PPA: cosa sono e perché interessano le imprese

Contratti di lungo periodo per l'acquisto di energia da fonti rinnovabili

La crescente attenzione verso la riduzione dei costi energetici e delle emissioni sta portando le imprese a valutare nuove modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica. Tra queste rientrano i Power Purchase Agreement (PPA), contratti di lungo periodo attraverso i quali un'azienda acquista energia elettrica da un produttore da fonti rinnovabili.

Come funziona un PPA?

Con un PPA, produttore e acquirente stabiliscono per un determinato periodo le condizioni di vendita dell'energia: durata del contratto, prezzo o formula di indicizzazione, quantità, modalità di consegna e gestione degli eventuali sbilanciamenti.

La durata pluriennale consente all'impresa di programmare una parte del proprio approvvigionamento elettrico e dei relativi costi, definendo in anticipo le condizioni di acquisto dell'energia.

Il beneficio dipende dalla struttura dell'accordo, dalla durata e dalle condizioni economiche concordate tra le parti.

Energia rinnovabile e pianificazione energetica

Uno degli aspetti più interessanti dei PPA è la possibilità di collegare l'approvvigionamento dell'impresa alla produzione da fonti rinnovabili.

Per il produttore, un contratto di lungo periodo può offrire maggiore visibilità sui ricavi dell'impianto; per l'impresa, può rappresentare uno strumento da integrare nella propria strategia energetica e di decarbonizzazione.

È però importante considerare che la produzione di un impianto fotovoltaico o eolico non coincide necessariamente, nel tempo, con i consumi dell'azienda. Per questo, nella valutazione del contratto, è utile considerare non solo i quantitativi annuali, ma anche il profilo temporale della produzione e dei consumi.

Cosa valutare per un PPA?

Per valutare correttamente un PPA è opportuno analizzare almeno:

  • i consumi elettrici dell'impresa e il loro profilo orario;
  • la quantità di energia che si intende coprire attraverso il PPA;
  • il prezzo e le eventuali indicizzazioni;
  • la durata del contratto;
  • la gestione degli sbilanciamenti tra produzione e consumo;
  • le garanzie e le condizioni contrattuali previste;
  • le modalità di gestione in caso di variazioni della produzione o di eventuale cessazione anticipata del contratto.

La valutazione dovrebbe quindi considerare non solo il prezzo dell'energia, ma anche la struttura complessiva dell'accordo e le condizioni applicate nell'intera durata del contratto.

Il quadro italiano

In Italia il quadro dei PPA è disciplinato dall'articolo 28 del D.Lgs. 199/2021, che prevede strumenti per favorire la diffusione dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il Gestore dei Mercati Energetici (GME) gestisce la Bacheca PPA, attraverso la quale gli operatori possono pubblicare annunci di acquisto o vendita di energia rinnovabile a lungo termine e registrare i contratti conclusi al di fuori della Bacheca.

Nel 2025, con il Decreto MASE-MEF 20 giugno 2025, n. 152, sono stati definiti gli indirizzi per lo sviluppo della piattaforma di negoziazione dei PPA e i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza.

Un'opportunità da valutare sui propri consumi

I PPA possono rappresentare uno strumento interessante per le imprese che vogliono programmare parte del proprio approvvigionamento elettrico e aumentare la componente rinnovabile.

La struttura del contratto deve però essere valutata in relazione ai consumi dell'impresa, al profilo energetico e alle condizioni economiche e contrattuali proposte.

Una corretta analisi permette quindi di capire se e in quale misura un PPA possa essere integrato nella strategia energetica aziendale.

Il mercato europeo dei PPA: crescita e prospettive

Il mercato europeo dei Power Purchase Agreement (PPA) è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, ma presenta ancora differenze significative tra i Paesi. Un report realizzato da Grant Thornton Greece e Capgemini Invent per la Direzione generale dell’Energia della Commissione europea analizza l’evoluzione del settore, le principali tendenze e gli ostacoli che possono limitarne la diffusione.

I volumi contrattualizzati restano concentrati nei mercati più strutturati: nel 2024 questi rappresentavano oltre il 90% dei volumi cumulati, mentre nel primo semestre 2025 i primi cinque mercati hanno raccolto il 62% dei nuovi volumi annunciati. Tra i Paesi con maggiore attività figurano Spagna, Germania, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi. Sul piano tecnologico, il fotovoltaico è diventato la fonte prevalente, pur in presenza di una ripresa dell’eolico e di un interesse crescente per gli accordi ibridi, che possono combinare più fonti rinnovabili ed eventualmente sistemi di accumulo.

Anche le modalità contrattuali si stanno diversificando. Accanto agli accordi riferiti a singoli impianti, si stanno diffondendo PPA con più acquirenti, che consentono di condividere i volumi di produzione, e accordi transfrontalieri. Il report censisce 66 partnership transfrontaliere concluse tra il 2013 e la metà del 2025, per un volume complessivo di circa 15,6 TWh l’anno; si tratta prevalentemente di PPA virtuali, basati su regolazioni finanziarie e non sulla consegna fisica dell’elettricità tra Paesi.

Il ruolo dell’Italia e le stime al 2030

L’Italia è già considerata uno dei mercati europei più maturi, con una presenza rilevante di contratti legati al fotovoltaico e un interesse in crescita per configurazioni eoliche e ibride. Secondo le proiezioni del report, nel 2030 la nuova produzione rinnovabile potenzialmente disponibile per PPA nell’Unione europea potrebbe collocarsi tra 350 e 500 TWh, a fronte di una domanda potenziale stimata tra 200 e 300 TWh. Si tratta di scenari previsionali, non di volumi già contrattualizzati.

Nello scenario medio, l’Italia potrebbe raggiungere nel 2030 circa 68,5 TWh di offerta potenziale e 47,5 TWh di domanda potenziale, risultando tra i principali mercati europei e seconda per domanda nell’Unione. Le stime indicano inoltre un possibile ampliamento del divario tra energia disponibile e capacità di acquisto attraverso contratti di lungo periodo: per l’Italia, il divario medio previsto passerebbe da circa 21 TWh nel 2030 a oltre 95 TWh nel 2035. Questo rende importante favorire la partecipazione di un numero più ampio di imprese, comprese le PMI.

Opportunità e ostacoli alla diffusione

Tra le principali criticità individuate dallo studio figurano la volatilità dei prezzi elettrici, le ore con prezzi negativi e i costi legati alla differenza tra il profilo di produzione dell’impianto e quello dei consumi aziendali. Questi fattori possono incidere sul valore economico di un PPA, soprattutto quando l’acquirente si impegna a ritirare l’energia secondo il profilo effettivo di produzione. Per le imprese più piccole possono inoltre pesare il rischio di credito, la complessità contrattuale e la difficoltà di accedere a strumenti di copertura sui mercati a termine.

Il report richiama, tra le possibili soluzioni, strumenti di garanzia e controgaranzia, l’aggregazione della domanda e lo sviluppo di piattaforme che facilitino l’incontro tra produttori e acquirenti. In Italia, tra le iniziative considerate vi è il progetto di un mercato organizzato dei PPA (MPPA) gestito dal GME, con contratti standardizzati e il possibile intervento del GSE come garante di ultima istanza, secondo le condizioni previste. La diffusione di questi strumenti potrà affiancarsi ai meccanismi pubblici di sostegno, contribuendo ad ampliare le opportunità di approvvigionamento rinnovabile per le imprese.

Riferimenti e approfondimenti

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 – art. 28, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine. Normattiva – Art. 28 D.Lgs. 199/2021
  • GME – Bacheca PPA, strumento per favorire l'incontro tra domanda e offerta di contratti di lungo termine e per la registrazione dei contratti. GME – Bacheca PPA
  • Decreto MASE-MEF 20 giugno 2025, n. 152, relativo allo sviluppo della piattaforma di negoziazione dei PPA e al ruolo del GSE come garante di ultima istanza. Gazzetta Ufficiale – Decreto 20 giugno 2025, n. 152

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